Descrizione
Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Colmurano, con una delle seguenti modalità:
- allo sportello anagrafe del Comune di Colmurano
- per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata),
- per fax
- per via telematica.
La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento d’identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da * .
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).
ATTENZIONE !
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Treia, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno.
In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell’indirizzo stesso.
Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di COLMURANO dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO
SERVIZI DEMOGRAFICI – Ufficio Anagrafe – P.zza Umberto I, 7
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.15 alle ore 13.15
Sabato dalle ore 09.15 alle ore 13.15
Lunedì dalle ore 15.15 alle ore 17.30
INDIRIZZO POSTALE
Comune di Colmurano – Ufficio Anagrafe
P.zza Umberto I, 7 – 62020 – COLMURANO (MC)
FAX: 0733/508112
E-MAIL semplice:.anagrafe@colmurano.sinp.net
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.colmurano.mc@legalmail.it
Per qualsiasi informazione e chiarimento si può contattare l’ufficio anagrafe ai seguenti recapiti telefonici: 0733/508287
Per scaricare la modulistica necessaria e la Circolare Ministerale clicca qui